REGIME FISCALE BOLLO ADDEBITATO IN FATTURA

2025-02-07

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 911-894/2022,  ha chiarito che, in tutti i casi, l’imposta di bollo di euro 2,00, addebitata in fattura al cliente, non si configura come spesa anticipata in nome e per conto del cliente, ma è una voce ”assimilata” a quella dei compensi (o dei ricavi), e come tale deve essere trattata.

Il bollo addebitato in fattura concorre quindi a formare il reddito imponibile del contribuente che lo percepisce e va indicato in fattura con lo stesso regime Iva della prestazione principale.

Pertanto, con i prossimi aggiornamenti, l’importo della rivalsa di bollo non verrà più riportata nel campo di testata delle spese bancarie ma verrà aggiunto un rigo nel documento con la relativa natura iva applicata.

Si ricorda che la rivalsa bollo viene applicata automaticamente solo in fase di creazione fatture da documenti di trasporto.

Ad esempio:
– esente articolo 10 – N4 (es. prestazioni mediche),
– non soggetta o fuori campo – N2.2 (professionisti forfettari, altre operazioni fuori campo Iva),
– non soggetta per mancanza del presupposto territoriale – N2.1 (es. prestazioni non territoriali),
– non imponibile IVA articolo 8, comma 1, lettera C (in caso di fatture emesse a esportatori abituali – N3.5),
– imponibile Iva (qualora vengano fatturate spese non soggette ad IVA, unitamente a voci soggette ad Iva).

Tale disposizione non si applica soltanto ai contribuenti forfettari, come era già stato stabilito in altro interpello precedente, ma a tutti i soggetti passivi che emettono fatture soggette ad imposta di bollo (professionisti in regime semplificato, società, enti non commerciali, ecc.).

La risposta sopra citata ribadisce che, in generale, l’obbligo di apporre il bollo sulle fatture o sulle ricevute è a carico del soggetto che consegna o spedisce il documento, in quanto, per tali tipi di atti, l’imposta di bollo è dovuta fin dall’origine, ossia dal momento della formazione dell’atto stesso.

Pertanto, l’obbligo di corrispondere l’imposta di bollo è in via principale a carico del prestatore d’opera (fornitore o professionista), ma qualora quest’ultimo decida di addebitarla al proprio cliente, l’importo riscosso diventa parte integrante del suo compenso o ricavo, con la conseguenza che risulta assimilato ai ricavi e concorre alla formazione della base imponibile.

Alla luce di quanto sopra riportato, il bollo addebitato al cliente dovrà inoltre essere assoggettato a ritenuta d’acconto IRPEF e al contributo previdenziale integrativo, qualora dovuti.

Nulla cambia qualora la fattura sia assoggettata a bollo, senza addebitare alcun importo ai clienti.

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